QuIR: cessazione obbligo di erogazione da luglio

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[vc_row][vc_column][vc_column_text]La legge di stabilità 2015 (legge n.190 del 23 dicembre 2014), all’articolo 1, comma 26 e seguenti, ha previsto, per i lavoratori dipendenti del settore privato (ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo) con un rapporto in essere da almeno sei mesi, di poter richiedere al datore di lavoro (in via sperimentale) la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n.207/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

I datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo di versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS e, in ultima istanza, dallo Stato.

La misura era stata adottata dal legislatore in via sperimentale e in relazione ai pagamenti decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno  2018; non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative sopra richiamate, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015, la quale forniva istruzioni sulla materia e illustrava le modalità operative.

Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento <QUIRFinLiquidata> – che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia (cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) – fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.

Venuto meno l’obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati – in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione – dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:

  1. accantonamento in azienda;
  2. versamento al Fondo di tesoreria;
  3. versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.

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